ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI I figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori in misura proporzionale al reddito di questi ultimi. Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli, l’art. 155 cod. civ. attribuisce certa preminenza al criterio delle “esigenze attuali del figlio”, che non sono solo quelle inerenti il vitto, l’alloggio e le spese correnti, ma anche quelle connesse all’acquisto di beni durevoli, che non rientrano necessariamente tra le spese straordinarie. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8927 del 2012 ha sancito che non è necessaria la dimostrazione delle mutate esigenze del figlio in crescita per ottenere l’adeguamento dell’assegno di mantenimento. Iinfatti, il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, anche l’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Pertanto, a giustificare un adeguamento dell’assegno di mantenimento può essere correttamente rinvenuta la sussistenza di un mutamento delle circostanze di fatto per effetto del solo elemento temporale, cioè del passaggio del tempo e della conseguente evoluzione del minore in relazione allo sviluppo psico-fisico connesso all’età.
Assegno di mantenimento per i figli - recupero degli arretrati - Corte di Cassazione n. 22506 del 2012: "In materia di filiazione naturale, il diritto di regresso di un genitore nei confronti dell’altro per le spese interamente sostenute per il mantenimento, sin dalla nascita, del figlio presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione; quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto, o presumibilmente, sostenuti dal genitore che ha affrontato, per intero, la spesa. In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e, nel tempo, variabili esigenze effettivamente soddisfatte, o notoriamente da soddisfare, nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
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